FACOLTA’ DA PARTE DELL’INDAGATO/IMPUTATO DI AVVALERSI DEL SILENZIO E DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE.
Con l’intervento legislativo di cui al D.Lgs. 188 del 8 novembre 2021 che ha inteso rafforzare alcuni aspetti
della presunzione di innocenza, è stata superata la questione della rilevanza quale colpa grave del silenzio serbato dall’indagato/imputato al momento dell’applicazione di una misura cautelare al fine di escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8616/22 del 15 marzo 2022, ha inteso confermare tale principio affermando che l’orientamento secondo cui, «ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può rilevare il comportamento silenzioso o mendace dell’indagato», deve ritenersi oggi superato dall’intervento del legislatore di cui al D. Lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021, il quale ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l’art. 314, aggiungendo al comma 1 dell’articolo il seguente periodo: «l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».
È pertanto necessario, al fine di valutare una responsabilità in capo all’imputato in termini di grave imprudenza e negligenza atta ad escluderne il diritto all’indennizzo per l’ingiusta detenzione patita, elementi diversi dal silenzio serbato dall’interessato, non rilevando più tale comportamento, anche qualora ricada su circostanze conosciute e ritenute rilevanti per pregiudicare la portata accusatoria degli elementi investigativi raccolti in fase di indagini.
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