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Condanna per evasione e misure alternative? Nessuna preclusione assoluta.


La Corte di Cassazione con sentenza n. 553 del 2022 ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’art. 58 quater O.P. laddove preclude ("non possono essere concessi ...") l'applicazione di misure alternative a chi, nel triennio precedente, abbia commesso una evasione di cui sia stato riconosciuto colpevole, non ha introdotto una causa ostativa, ma onera il giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, ad un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 385 c.p.

La Corte di Cassazione in tale pronuncia non solo ha richiamato le precedenti pronunce conformi (Sez. 1, n. 22368 del 6/512009, Leone; Sez. 1, n. 1116/2017 del 22.9.2016), ma ha ribadito che la Corte costituzionale ha ritenuto la ricordata interpretazione come costituzionalmente orientata (sentenza n. 189 del 2010).

Una differente interpretazione si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e vanificherebbe i principi di proporzione e di individualizzazione della stessa che caratterizzano il trattamento penitenziario.

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha annullato, senza rinvio, il decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che de plano aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione a misure alternative per il mancato decorso di un triennio dall’evasione.

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