L’impossibilità di svolgere l’attività può essere causa della sospensione del pagamento del canone di locazione e della rinegoziazione dei canoni già corrisposti
L’attuale emergenza sanitaria ha causato a molte aziende, imprenditori e commercianti enormi danni economici, tanto che si parla unitamente anche di emergenza finanziaria ed economica.
Gli ultimi provvedimenti governativi hanno previsto la sospensione di numerose attività, ma non delle spese legate connesse alle stesse: tasse, imposte, stipendi, canoni di affitto etc.
Come si può quindi far fronte alle continue uscite nonostante l’azzeramento delle entrate? Possono essere legittimamente sospesi alcuni pagamenti? Uno dei problemi più comuni è spesso rappresentato dal canone di locazione dell’immobile in cui veniva esercitata l’attività sospesa.
A tali quesiti il DPCM dello scorso marzo, più volte oggetto di proroga, ha fornito alcune soluzioni. Di norma, infatti, il conduttore non può sospendere il pagamento dei canoni per nessuna ragione, a meno che l’immobile non sia materialmente inutilizzabile.
In questo periodo storico, l’immobile può essere liberamente utilizzato, ma è vietato comunque lo svolgimento dell’attività per il cui esercizio l’immobile era stato locato.
L’impossibilità di svolgere l’attività non può quindi essere imputata né al conduttore e tantomeno al locatore. Il conduttore in casi come questi, ossia di impossibilità di utilizzazione della prestazione, può trarre delle argomentazioni a sostegno della sospensione del canone di affitto per tutto il tempo in cui saranno in vigore le limitazioni previste a causa della pandemia.
Il conduttore dovrà pertanto formalizzare al locatore la sospensione del pagamento del canone di locazione e potrà inoltre richiedere la rinegoziazione dei canoni già corrisposti.
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