CORTE COSTITUZIONALE: SPROPORZIONATE LE PENE PREVISTE PER LE IPOTESI DI FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE UTILIZZANDO UN VETTORE AEREO E DOCUMENTI FALSI.
Importante pronuncia della Corte Costituzionale in ordine alle pene previste dal Testo unico sull’immigrazione per chi abbia aiutato qualcuno a entrare illegalmente nel territorio italiano utilizzando un aereo di linea e documenti falsi.
Con la sentenza n. 63/2022 la Consulta ha in particolare dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti», rilevando che le pene molto elevate stabilite per le ipotesi aggravate di cui al comma 3 dell’art. 12 non si confanno alle ipotesi in cui la condotta è realizzata mediante l’utilizzo di un vettore aereo e di documenti falsi.
Non è ravvisabile in tali situazioni ad avviso della Corte Costituzionale alcun “surplus di disvalore del fatto commesso mediante l’utilizzazione di servizi internazionali di trasporto rispetto alla generalità dei fatti riconducibili alla fattispecie base descritta nel comma 1: una tale modalità di commissione non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello tutelato dal comma 1 (l’ordinata gestione dei flussi migratori), né rappresenta una modalità di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento alla polizia di frontiera.”
Pertanto, il rimedio a tale evidente sproporzionalità non può che essere la rimozione dall’art. 12, comma 3, lettera d), t.u. immigrazione del frammento di disposizione che è oggetto delle censure; le condotte di favoreggiamento dell’immigrazione mediante l’utilizzo di un servizio internazionale di trasporto ed utilizzo di documenti falsi dovranno essere punite con la più contenuta pena della reclusione da uno a cinque anni prevista dal primo comma dell’articolo 12 del Testo unico.
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